Documento di valutazione del rischio
Il documento di valutazione del rischio deve essere conservato in azienda. (Art. 4 D.Lgs. 242/96).
Esso Contiene:
- Descrizione dell'azienda
- Descrizione dei luoghi di lavoro
- Analisi dei rischi e provvedimenti da adottare
- Piano di emergenza (Capo III D.Lgs.626/94)
- Piano di pronto soccorso (Capo III D.Lgs. 626/94)
- Piano di formazione
- Nomina del R.S.P.P. (Art. 4.4 del D.Lgs. 242/96)
- Nomina del rappresentante dei lavoratori (Art. 4.4 D.Lgs. 242/96)
- Squadra di emergenza (Art. 5 A D.Lgs. 242/96)
Deve essere fatta comunicazione alla A.S.L. e all'ispettorato del lavoro (per aziende con meno di 10 dipendenti) della avvenuta valutazione del del rischio e delle nomine relative (autocertificazione) - Art. 11 D.Lgs.242/96
Deve essere effettuata idonea formazione e conservata in sede l'effettiva documentazione di partecipazione ai corsi di formazione.
Attestato di partecipazione al corso di formazione per R.S.P.P. (32 ore) - Art. 10 D.Lgs. 626/94
Attestato di partecipazione al corso antincendio (8 ore) Art. 9.2 D.Lgs. 242/96
Attestato di partecipazione al corso di pronto soccorso Aziendale (6 ore)
Servizio di consulenza a cura di a tariffa convenzionata per i clienti Farmaca
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