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Concorsi, il Consiglio di Stato: «Termini dei bandi acceleratori e non perentori»

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere su richiesta del ministero della Salute, in merito ad un ricorso presentato da una farmacista rurale sarda, che chiedeva di annullare gli atti relativi alla procedura concorsuale straordinaria indetta dalla propria regione (con determinazione dirigenziale n. 46 del 25 gennaio 2013) per la assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Concludendo che esso debba essere respinto. La professionista aveva eccepito che la legge del 2012 che istituì il concorso straordinario, aveva previsto, per la assegnazione delle nuove sede farmaceutiche, «una precisa tempistica sia per l’adozione del relativo bando che per il completamento dell’intera procedura concorsuale». E che «in caso di inerzia dei Comuni e della Regione nei predetti adempimenti procedurali», avrebbe potuto subentrare «un potere sostitutivo». I ritardi hanno impedito alla ricorrente di partecipare, poiché nel frattempo ha superato i limiti di età previsti. «La farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata nel Comune di Muros – scrivono i giudici – si riteneva legittimata alla partecipazione concorsuale, considerato che avrebbe compiuto i 65 anni di età il 02/11/2012 (in tempo dunque, qualora fossero stati rispettati i termini indicati nel bando, ndr) e pertanto ha inteso presentare domanda di partecipazione alla predetta selezione pubblica. La compilazione online sulla piattaforma elettronica non è tuttavia riuscita, poiché giunti all’inserimento del dato relativo alla “Data di nascita” il sistema non avrebbe permesso di proseguire». Il Consiglio di Stato ha tuttavia sottolineato dapprima che «la ricorrente non si è onerata di impugnare gli atti successivi del procedimento amministrativo, segnatamente la graduatoria finale», sebbene «la giurisprudenza per cui, una volta impugnata l’esclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento». «La mancata impugnazione, nel caso di specie, della sopravvenuta graduatoria finale – aggiunge la corte – varrebbe dunque senz’altro a configurare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente gravame, con conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso».
Inoltre, più nel merito, i giudici hanno affermato che «la insistita tesi della perentorietà dei termini procedimentali stabiliti dal legislatore per l’indizione del concorso di cui si tratta non è affatto persuasiva», poiché «è sempre stato ritenuto» che tali indicazioni «abbiano natura acceleratoria». Ne consegue che «il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve avviare e/o concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente; sicché deve ritenersi non viziato l’atto di avvio/conclusione successivo alla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto avviare o concludere. Tanto vale anche per l’esercizio dei poteri sostitutivi».