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Credito sanificazione, disponibile online il modello per la comunicazione

Con una nota dell’Agenzia delle Entrate è stato resa nota la disponibilità online del modello per la comunicazione del credito di imposta relativo alla sanificazione, il quale «potrà essere inviato da contribuenti e intermediari dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 tramite l’apposito servizio web dedicato oppure attraverso i consueti canali telematici dell’Agenzia delle entrate». Più nel dettaglio, sono stati definiti «i criteri e le modalità di applicazione del nuovo bonus sanificazione riconosciuto per le spese relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021 destinate alla bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione».

«Il modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” – precisa l’Agenzia -, con le relative istruzioni, approvato con il provvedimento di oggi deve essere, quindi, utilizzato per comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese sostenute in questi tre mesi che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili». Quanto alla fruizione «potranno accedere allo sconto gli operatori economici, gli enti non commerciali – compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale».

«Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari – si legge in una nota -, o i loro intermediari, dovranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento di oggi, utilizzando i tradizionali canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati. La finestra temporale vale anche per l’invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato».