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Decreto Semplificazione, è obbligatoria comunicazione della Pec all’Ordine professionale

Come è noto, il 16 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale». Tra le disposizioni contenute nel provvedimento, quelle relative alla «semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale». Più nel dettaglio, gli articoli 24 e 32 affrontano il tema della cittadinanza digitale ed accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Gli stessi articoli prevedono che «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio digitale».

Più nel dettaglio, la novità riguarda «l’introduzione di una nuova disposizione che prevede che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. 185/2008)». Qualora il professionista non comunichi per tempo i propri dati, «in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».

In aggiunta a ciò «è stabilito che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi».