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Decreto Sostegni, dall’Agenzia delle Entrate procedura per accedere all’indennizzo

Sul proprio portale istituzionale l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il provvedimento e i dettagli operativi per consentire agli aventi diritto la richiesta dell’indennizzo spettante ai possessori di partita Iva operanti in Italia in seguito ad un calo di fatturato e corrispettivi nell’anno 2020. A diffondere la notizia è l’house organ dell’Agenzia il quale ha ricordato che «allo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dalle limitazioni imposte a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1 del Dl 41/2021 riconosce un contributo a fondo perduto, diversificato in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019, a chi produce reddito agrario e a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti residenti o stabiliti nel territorio italiano». In questa occasione «gli aiuti spettano alla generalità delle partite Iva, sempre che si sia subita una determinata riduzione in termini di fatturato/corrispettivi; viene così superato il criterio utilizzato in occasione dei decreti “Ristori”, secondo cui, per verificare se si aveva diritto all’indennizzo, bisognava far riferimento all’elenco dei codici Ateco».

La stessa Agenzia ha evidenziato che «la nuova misura di sostegno è destinata a tutti i contribuenti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nello Stato italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero che producono reddito agrario; si prescinde, come detto, dal codice Ateco dell’attività prevalente o dalla zona di ubicazione. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, relativamente alle attività commerciali esercitate».

Quanto alle condizioni di accesso «il diritto a beneficiare del contributo scatta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019; per chi ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, si prescinde dalla sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro. La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi». Infine «il nuovo contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi» e «non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)».

Si rimanda alla consultazione degli atti integrali (Allegati in basso).