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Detrazioni fiscali, disponibile guida dettagliata dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta delle agevolazioni fiscali in vigore per i cittadini. Come si legge nell’introduzione, il testo intitolato “Tutti gli sconti della precompilata 2022”, «costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’amministrazione finanziaria». Le agevolazioni trattate includono spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, crediti d’imposta e altre detrazioni. Il testo è suddiviso in paragrafi che seguono l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022, permettendo così un’agevole consultazione degli argomenti di interesse.

Criteri detraibilità spese sanitarie

È possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie (anche di familiari a carico) per la parte che eccede 129,11 euro. Sono eleggibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica, le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Dal 2019, invece, non sono più detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. L’Agenzia precisa inoltre che «sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’Irpef dovuta dal soggetto malato». Dall’anno d’imposta 2020, le detrazioni spettano a condizione che le spese siano state effettuate attraverso versamento bancario, postale o mediante sistemi di pagamento “tracciabili”, «fatta eccezione – specifica l’Agenzia – per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn».

Prestazioni e farmaci detraibili

L’Agenzia delle Entrate specifica l’elenco delle prestazioni sanitarie, per le quali è possibile chiedere la detrazione. Queste includono: prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica), acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici), prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, prestazioni chirurgiche, ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici, trapianto di organi, cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno), acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa (come fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.), prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso tali spese fossero state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.