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Galenica, per Cds ok a separazione locali tra farmacia e laboratorio

I locali del laboratorio galenico possono essere collocati anche in uno stabile fisicamente separato dalla farmacia. Lo conferma una sentenza del Consiglio di Stato, ripresa e commentata dalla Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi). La sentenza n. 6745/2021 del Consiglio di Stato riprende la questione sollevata dal caso specifico di una farmacia alla quale era stato inizialmente negato il consenso di ampliare il proprio laboratorio galenico con locali situati a 5 km di distanza dalla sede della farmacia. «Con ricorso al Tar per la Lombardia n.r.g. 2057/2019 – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – la farmacia odierna appellata impugnava la determina dirigenziale dell’8.7.2019 n. 618 che denegava la richiesta autorizzazione all’ampliamento dei locali, presso un diverso stabile, a 5 km di distanza dalla sede della farmacia, ove allocare l’ampliamento del laboratorio galenico, non accessibile al pubblico, ma connesso organicamente con la farmacia, unitamente agli atti presupposti. Il diniego era motivato sulla scorta del parere reso dal Ministero della salute il 30.5.2019, con riferimento all’art. 110 Tullss e al quadro legislativo in materia farmaceutica, da cui si evincerebbe che la farmacia è un “unicum” anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione».

Nessun obbligo di adiacenza fisica tra farmacia e laboratorio

L’unione fisica tra i locali della farmacia e il suo laboratorio galenico non è un obbligo di legge, come sottolinea la Fofi e conferma la sentenza. «Il Collegio – spiega la Federazione ordini farmacisti – ha messo in evidenza che non vi è una norma applicabile alla fattispecie che preveda un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche». La sentenza precisa a sua volta che «dalla disamina della normativa non emerge, secondo il primo giudice, una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche quelli non accessibili al pubblico».

Inapplicabile anche il criterio di apertura al pubblico

La sentenza ha preso in esame anche la questione dell’apertura al pubblico dei locali destinati all’assistenza farmaceutica. «Il criterio dell'”apertura al pubblico” dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica – conclude la Fofi riprendendo il testo della sentenza “non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico”». A tale proposito il Consiglio di Stato aggiunge che «il criterio dell'”apertura al pubblico” dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica appare, invece, elemento dirimente, nel senso che il criterio è dettato dall’esigenza della distribuzione contingentata delle sedi farmaceutiche in modo da garantire la presenza articolata e razionale del servizio sul territorio, a tutela sia degli utenti che degli operatori economici esercenti (…). Non sarebbe esplicitato in motivazione come l’autorizzazione richiesta collida con la ratio della normativa richiamata, e anzi sussiste la violazione del principio di proporzionalità per mancanza di giustificazione sotto il profilo dell’utilità pubblica».