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Sconti e abbuoni sui ticket, Cassazione: «Concorrenza sleale»

«L’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge e l’applicazione di condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati integrano ipotesi di concorrenza sleale». È in sintesi quanto si legge in una circolare della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), riportando una sentenza della Corte di cassazione in materia di a concorrenza sleale e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. In merito alle pratiche ritenute scorrette «è possibile menzionare alcune fattispecie – si legge nella nota -, che potrebbero essere potenzialmente rilevanti anche in termini di concorrenza sleale: l’accaparramento di ricette (che integra anche la violazione dell’articolo 18 del Codice deontologico); la diffusione di una pubblicità non conforme alle previsioni della normativa vigente e dello stesso Codice (comportamento che viola anche l’articolo 23 del Codice deontologico); l’effettuazione di sconti in maniera selettiva e discriminatoria (si veda anche l’articolo 12 del Codice deontologico e l’articolo 32 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011); la mancata riscossione del ticket per le ricette spedite in farmacia (sul punto sussiste anche la violazione dell’art. 29 sulla violazione delle norme convenzionali)».

«La norma civilistica – precisa la Fofi – individua tre fattispecie tipiche: la concorrenza per confusione, ossia l’adozione di iniziative volte a produrre confusione con i prodotti e l’attività di un concorrente, anche mediante imitazioni (art. 2598 n. 1); la denigrazione e/o l’appropriazione di pregi altrui, ossia la diffusione di apprezzamenti o notizie sui prodotti e l’attività del concorrente volte a provocare il discredito di quest’ultimo oppure ad attribuirsi meriti e pregi di quest’ultimo (art. 2598 n. 2); l’avvalersi “direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” (art. 2598 n. 3). Quest’ultima previsione costituisce una clausola generale volta a tutela di fattispecie non espressamente riconducibili a quelle previste dallo stesso art. 2598 del codice civile ma che, comunque, si rivelino in concreto contrarie alla correttezza professionale e idonee a danneggiare l’altrui attività».

In merito al caso in oggetto, la Fofi ha ricordato che «la sanzione disciplinare irrogata da un Ordine ad un titolare di farmacia, per aver posto in essere una condotta atta a sviare la clientela mediante l’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge, praticando, tra l’altro, condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati. In tal modo, il farmacista aveva realizzato attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona, con conseguente pregiudizio anche economico per gli stessi, in violazione dell’articolo 2598 del codice civile e dell’articolo 3, comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista».