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Spese sanitarie, le tipologie di quelle ammesse alla detrazione

L’8 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 9/E, recante «Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019», con il riepilogo delle «spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità». Come evidenziato nella sezione «Spese sanitarie (Rigo E1)», con riferimento all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, l’Agenzia annovera tra le diverse tipologie di spese ammesse alla detrazione anche le «spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)».

In proposito, l’Agenzia delle entrate fa sapere che «le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..». In aggiunta a queste, la detrazione spetta anche per le spese relative all’acquisto di farmaci, specialità medicinali e medicinali omeopatici. In merito a tale possibilità, l’Agenzia puntualizza che «la detrazione spetta anche per le spese per i farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome».

Con riferimento ai farmaci, l’Agenzia ricorda che «le spese sanitarie relative all’acquisto di farmaci o medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4)». Quanto alla natura del prodotto acquistato, «è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), “SOP” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co” (Risoluzione 17.02.2010 n. 10)».

Si allega la circolare integrale per le ulteriori specifiche del caso.

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